Art. 1

Garanzia e massimali

In vigore dal 13 lug 2009
Garanzia e massimali 1.   La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti («BEI») una garanzia globale («la garanzia comunitaria») a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili per la BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, nei casi in cui i prestiti o le garanzie sui prestiti siano stati accordati conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato («le operazioni di finanziamento della BEI») e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna della Comunità. 2.   La garanzia comunitaria è limitata al 65 % dell’importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. 3.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a 27 800 000 000 EUR. Il massimale è suddiviso in due parti: a) un massimale di base di importo fisso pari a 25 800 000 000 EUR, la distribuzione regionale del quale è definita al paragrafo 4, che copre tutto il periodo 2007-2013; b) un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR. L’attivazione in tutto o in parte del mandato opzionale e la sua distribuzione regionale saranno decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato. La decisione si baserà sul risultato del riesame intermedio di cui all’. 4.   Il massimale di base di cui al paragrafo 3, lettera a), è ripartito nei seguenti massimali regionali obbligatori: a) paesi in fase di preadesione: 8 700 000 000 EUR; b) paesi contemplati dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 000 000 EUR; ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi: i) Paesi del Mediterraneo: 8 700 000 000 EUR; ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 000 000 EUR; c) Asia e America latina: 3 800 000 000 EUR; ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi: i) America latina: 2 800 000 000 EUR; ii) Asia (esclusa Asia centrale): 1 000 000 000 EUR; d) Repubblica del Sud Africa: 900 000 000 EUR. 5.   Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10 % del massimale regionale tra i sub-massimali. 6.   La garanzia comunitaria copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo aventi inizio il 1o febbraio 2007 e aventi fine il 31 ottobre 2011. Le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte ai sensi delle decisioni 2006/1016/CE e 2008/847/CE continuano a beneficiare della garanzia comunitaria a norma della presente decisione. 7.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia comunitaria alla BEI per operazioni di finanziamento al di fuori della Comunità, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.
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