Art. 4

In vigore dal 13 lug 2009
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile. Per le autorizzazioni ritirate conformemente all’, detto periodo scade al più tardi il 13 gennaio 2011. Per le autorizzazioni ritirate a norma dell’, esso scade al più tardi il 31 dicembre 2014.
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