Art. 3
In vigore dal 13 lug 2009
1. In deroga all’, uno Stato membro indicato nella colonna A dell’allegato I può mantenere le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metam per gli usi elencati nella colonna B del medesimo allegato sino al 31 dicembre 2014, purché soddisfi le seguenti condizioni:
a)
garantisca che non si producano effetti nocivi sulla salute umana e animale né impatti inaccettabili sull’ambiente;
b)
garantisca che l’etichettatura di siffatti prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d’impiego;
c)
imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;
d)
garantisca che si stanno realmente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali usi, in particolare mediante piani d’azione.
2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1, in particolare, ai sensi delle lettere da a) a d), e forniscono annualmente le stime dei quantitativi di metam impiegato per usi essenziali a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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