Art. 3

In vigore dal 13 lug 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/196 — Testo vigente | Portale Normativo