Art. 2

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Ai fini dell’articolo 64, paragrafo 3, dell’APE interinale, la delegazione della parte CE nel comitato APE è composta dai membri del Consiglio e da rappresentanti della Commissione. La Commissione e la presidenza del Consiglio esercitano la presidenza congiunta. 2.   La posizione che la Comunità deve assumere nel comitato APE è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in conformità alle corrispondenti disposizioni del trattato.
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