Art. 6
In vigore dal 9 lug 2009
1. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti «coperture dure» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE.
2. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «coperture dure» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 marzo 2010 possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.
Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.
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