Art. 2

In vigore dal 9 lug 2009
Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (in prosieguo «il marchio comunitario di qualità ecologica»), i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «coperture dure» soddisfano i criteri di cui all’allegato della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2009/607 — Testo vigente | Portale Normativo