Art. 2

In vigore dal 3 lug 2009
1.   Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti malation a norma dell’, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni: a) detti biocidi sono usati unicamente sotto il controllo delle autorità pubbliche; b) detti biocidi sono usati unicamente fintantoché nel dipartimento della Guyana francese non siano disponibili altri biocidi conformi alle disposizioni della direttiva 98/8/CE. 2.   La Francia informa la Commissione dell’applicazione del paragrafo 1 entro il 10 settembre 2009.
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