Art. 2
In vigore dal 3 lug 2009
1. Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti malation a norma dell’, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
detti biocidi sono usati unicamente sotto il controllo delle autorità pubbliche;
b)
detti biocidi sono usati unicamente fintantoché nel dipartimento della Guyana francese non siano disponibili altri biocidi conformi alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.
2. La Francia informa la Commissione dell’applicazione del paragrafo 1 entro il 10 settembre 2009.
Storico versioni
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