Art. 5
Compiti dell’Ufficio
In vigore dal 26 giu 2009
Compiti dell’Ufficio
1. L’esecuzione dei compiti dell’Ufficio comporta in particolare le seguenti operazioni:
a)
raggruppamento dei documenti da editare;
b)
preparazione, concezione grafica, correzione, impaginazione e verifica dei testi e di altri elementi, indipendentemente dal formato o dal supporto, nel rispetto, da una parte, delle indicazioni fornite dalle istituzioni e, dall’altra, delle regole di presentazione grafica e linguistica stabilite in collaborazione con le istituzioni;
c)
indicizzazione e catalogazione delle pubblicazioni;
d)
analisi documentaria dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale e dei testi ufficiali non pubblicati nella Gazzetta ufficiale;
e)
consolidazione dei testi legislativi;
f)
gestione, sviluppo, aggiornamento e diffusione del thesaurus multilingue Eurovoc;
g)
stampa per il tramite dei fornitori;
h)
controllo dell’esecuzione dei lavori;
i)
controllo della qualità;
j)
collaudo qualitativo e quantitativo;
k)
diffusione fisica ed elettronica della Gazzetta ufficiale, dei testi ufficiali non pubblicati nella Gazzetta ufficiale e delle altre pubblicazioni non obbligatorie;
l)
deposito;
m)
archiviazione fisica ed elettronica;
n)
ristampa delle pubblicazioni esaurite e stampa su richiesta;
o)
costituzione di un catalogo consolidato delle pubblicazioni istituzionali;
p)
vendita, comprese l’emissione di fatture, la riscossione e la devoluzione dei proventi e la gestione dei crediti;
q)
promozione;
r)
creazione, acquisto, gestione, aggiornamento, monitoraggio e supervisione delle mailing list delle istituzioni e creazione di mailing list mirate.
2. Nell’ambito delle sue competenze, o in forza di poteri di ordinatore su delega delle istituzioni, l’Ufficio provvede:
a)
all’aggiudicazione di appalti pubblici, definendone gli oneri giuridici;
b)
al monitoraggio finanziario dei contratti conclusi con i fornitori;
c)
alla liquidazione delle spese, che comprende in particolare la fase di collaudo qualitativo e quantitativo e l’apposizione della dicitura «visto per pagamento»;
d)
all’autorizzazione delle spese;
e)
alle operazioni di entrata.
Storico versioni
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