Art. 5 · Compiti dell’Ufficio

Art. 5

Compiti dell’Ufficio

In vigore dal 26 giu 2009
Compiti dell’Ufficio 1.   L’esecuzione dei compiti dell’Ufficio comporta in particolare le seguenti operazioni: a) raggruppamento dei documenti da editare; b) preparazione, concezione grafica, correzione, impaginazione e verifica dei testi e di altri elementi, indipendentemente dal formato o dal supporto, nel rispetto, da una parte, delle indicazioni fornite dalle istituzioni e, dall’altra, delle regole di presentazione grafica e linguistica stabilite in collaborazione con le istituzioni; c) indicizzazione e catalogazione delle pubblicazioni; d) analisi documentaria dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale e dei testi ufficiali non pubblicati nella Gazzetta ufficiale; e) consolidazione dei testi legislativi; f) gestione, sviluppo, aggiornamento e diffusione del thesaurus multilingue Eurovoc; g) stampa per il tramite dei fornitori; h) controllo dell’esecuzione dei lavori; i) controllo della qualità; j) collaudo qualitativo e quantitativo; k) diffusione fisica ed elettronica della Gazzetta ufficiale, dei testi ufficiali non pubblicati nella Gazzetta ufficiale e delle altre pubblicazioni non obbligatorie; l) deposito; m) archiviazione fisica ed elettronica; n) ristampa delle pubblicazioni esaurite e stampa su richiesta; o) costituzione di un catalogo consolidato delle pubblicazioni istituzionali; p) vendita, comprese l’emissione di fatture, la riscossione e la devoluzione dei proventi e la gestione dei crediti; q) promozione; r) creazione, acquisto, gestione, aggiornamento, monitoraggio e supervisione delle mailing list delle istituzioni e creazione di mailing list mirate. 2.   Nell’ambito delle sue competenze, o in forza di poteri di ordinatore su delega delle istituzioni, l’Ufficio provvede: a) all’aggiudicazione di appalti pubblici, definendone gli oneri giuridici; b) al monitoraggio finanziario dei contratti conclusi con i fornitori; c) alla liquidazione delle spese, che comprende in particolare la fase di collaudo qualitativo e quantitativo e l’apposizione della dicitura «visto per pagamento»; d) all’autorizzazione delle spese; e) alle operazioni di entrata.
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