Art. 6

In vigore dal 25 giu 2009
Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo, la Commissione notifica alla Confederazione svizzera l'adozione degli atti comunitari che costituiscono uno sviluppo del diritto comunitario contemplato nel capitolo III e negli allegati I e II dell'accordo. La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui agli articoli 22 e 29 dell'accordo per garantire l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti. Se, alla data dell'applicazione della normativa comunitaria in questione, il comitato misto non si è pronunciato in merito a una modifica dell'accordo e l'applicazione provvisoria delle nuove disposizioni non è possibile, la Commissione notifica alla Confederazione svizzera la sospensione del capitolo III dell'accordo in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, dello stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:556:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Decisione (UE) 2009/556 — Testo vigente | Portale Normativo