Art. 3

In vigore dal 25 giu 2009
L'accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2009 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione è autorizzata a stabilire una data successiva per l'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dello stesso.
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