Art. 1

In vigore dal 12 giu 2009
Il rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni: a) Direttore generale della direzione generale «Imprese e industria». Il rappresentante supplente è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni: b) Direttore della direzione responsabile dell’autorizzazione dei medicinali sulla base del programma di lavoro della direzione generale «Imprese e industria».
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