Art. 1
In vigore dal 12 giu 2009
Il rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:
a)
Direttore generale della direzione generale «Imprese e industria».
Il rappresentante supplente è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:
b)
Direttore della direzione responsabile dell’autorizzazione dei medicinali sulla base del programma di lavoro della direzione generale «Imprese e industria».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:461:oj#art-1