Art. 2
In vigore dal 10 giu 2009
Gli importi risultanti dall’applicazione della riduzione superiore a cinque punti percentuali di cui all’ della presente decisione per gli anni 2009-2012, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono assegnati agli Stati membri conformemente alla tabella figurante nell’allegato II della presente decisione.
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