Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 giu 2009
Gli importi risultanti dall’applicazione della riduzione superiore a cinque punti percentuali di cui all’ della presente decisione per gli anni 2009-2012, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono assegnati agli Stati membri conformemente alla tabella figurante nell’allegato II della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:444:oj#art-2