Art. 16

In vigore dal 4 giu 2009
1.   Qualunque mancanza, commessa volontariamente o per negligenza, dal direttore o dal vicedirettore agli obblighi ai quali è tenuto, ai sensi della decisione Europol o del regime, lo espone a una sanzione disciplinare, conformemente all’articolo 50 bis del regime, al titolo VI dello statuto del personale e se del caso all’allegato IX dello statuto del personale. Tra tali mancanze rientra, fra l’altro, il fatto comprovato di fornire deliberatamente false informazioni circa la sua capacità professionale o circa i requisiti di cui all’, paragrafo 2, del regime, qualora l’informazione falsa sia stata un fattore determinante per l’assunzione. 2.   I procedimenti disciplinari vengono avviati ed eseguiti in conformità dell’allegato IX dello statuto del personale.
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