Art. 13
In vigore dal 4 giu 2009
1. Tranne che nel caso di cessazione per decesso, il servizio del direttore o di un vicedirettore cessa, conformemente all’articolo 47, lettera a), del regime applicabile, al termine del mese in cui la persona interessata raggiunge l’età di 65 anni.
2. La cessazione dal servizio del direttore o di un vicedirettore viene decisa dal Consiglio, che agisce a maggioranza qualificata dopo avere ottenuto il parere del consiglio di amministrazione, in conformità degli delle presenti norme.
3. Il parere del consiglio di amministrazione sulla cessazione dal servizio di un vicedirettore deve essere elaborato dopo aver consultato il direttore.
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