Art. 3
In vigore dal 28 mag 2009
Il sistema di gestione e informazione elettronica e il modello di cui rispettivamente all', paragrafi 2 e 3 della decisione 97/245/CE, Euratom, come modificata dalla presente decisione, devono essere usati a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione agli Stati membri.
Fino a tale comunicazione gli Stati membri usano il modello di cui all’allegato VI della decisione 97/245/CE, Euratom, come modificata dalla decisione 2002/235/CE, Euratom (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:504:oj#art-3