Art. 2

In vigore dal 29 apr 2009
Per l’esercizio finanziario 2008, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, indicati nell’allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e formano oggetto di una successiva decisione di liquidazione dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:367:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo