Art. 1
In vigore dal 29 apr 2009
Con l’eccezione degli organismi pagatori di cui all’, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2008 sono liquidati dalla presente decisione.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato I.
Storico versioni
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