Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2009
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) Per «emissioni di gas a effetto serra» si intendono le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF6) derivanti dalle categorie elencate nell’allegato I, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, come determinate a norma della decisione n. 280/2004/CE, ad esclusione delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. 2) Per «assegnazione annuale di emissioni» si intendono le emissioni massime di gas a effetto serra consentite annualmente negli anni dal 2013 al 2020, come specificato all’, paragrafo 2.
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