Art. 3

Livelli delle emissioni per il periodo dal 2013 al 2020

In vigore dal 23 apr 2009
Livelli delle emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 1.   Ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 2020, a limitare le sue emissioni di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni del 2005, almeno della percentuale stabilita, per lo Stato membro in questione, all’allegato II della presente decisione. 2.   Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’, ogni Stato membro con un limite negativo ai sensi dell’allegato II garantisce, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicate e verificate a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE. Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’, ogni Stato membro con un limite positivo ai sensi dell’allegato II garantisce, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino un livello definito da una traiettoria lineare, la quale inizia nel 2009, dalla media delle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro in questione relative agli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicate e verificate a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE, e finisce nel 2020 al limite specificato all’allegato II per quello Stato membro. Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’, ogni Stato membro limita ogni anno le sue emissioni di gas a effetto serra linearmente, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, al fine di garantire che non superino il suo limite per il 2020 riportato all’allegato II. Entro sei mesi dal momento in cui i dati di emissione revisionati e verificati sono disponibili, sono adottate misure atte a determinare le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 3.   Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro può utilizzare in anticipo una quantità fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa all’anno successivo. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro sono inferiori alla sua assegnazione annuale di emissioni, tenendo conto del ricorso alle flessibilità di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 4 e 5, esso può riportare all’anno successivo, fino al 2020, la parte della sua assegnazione annuale di emissioni di un dato anno eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra di quell’anno. Uno Stato membro può richiedere per il 2013 e per il 2014 che il tasso di utilizzo anticipato del 5 % venga aumentato in caso di condizioni meteorologiche estreme tali da comportare negli anni in questione un aumento sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ad anni con condizioni meteorologiche normali. A tal fine lo Stato membro presenta una relazione alla Commissione che motivi la richiesta. Entro tre mesi la Commissione decide se accordare un aumento dell’utilizzo anticipato. 4.   Uno Stato membro può trasferire fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno ad altri Stati membri. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare al suo obbligo ai sensi del presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire nessuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, risulti inadempiente rispetto ai requisiti della presente decisione. 5.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte della sua assegnazione annuale di emissioni eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra relative a quell’anno, tenendo conto del ricorso alle flessibilità di cui ai paragrafi 3 e 4. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire alcuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora al momento del trasferimento, risulti inadempiente rispetto ai requisiti della presente decisione. 6.   Onde facilitare i trasferimenti di cui ai paragrafi 4 e 5 e aumentarne la trasparenza, sono adottate misure che indicano le modalità dei trasferimenti stessi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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Livelli delle emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 (Art. 3 Decisione (UE) 2009/406) — Testo vigente | Portale Normativo