Art. 13
Procedura di comitato
In vigore dal 23 apr 2009
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell’ della decisione n. 280/2004/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:406:oj#art-13