Art. 11
Registri e amministratore centrale
In vigore dal 23 apr 2009
Registri e amministratore centrale
1. I registri della Comunità e dei suoi Stati membri istituiti conformemente all’ della decisione n. 280/2004/CE garantiscono l’accurata contabilizzazione delle transazioni effettuate nell’ambito della presente decisione. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.
2. L’amministratore centrale designato ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE effettua, mediante il suo catalogo delle transazioni indipendente, un controllo automatizzato delle singole transazioni nell’ambito della presente decisione e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.
3. La Commissione adotta le misure necessarie per l’attuazione dei paragrafi 1 e 2.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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