Art. 7
Richiesta di Europol di avviare indagini penali
In vigore dal 6 apr 2009
Richiesta di Europol di avviare indagini penali
1. Gli Stati membri trattano le richieste di Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e le esaminano debitamente. Gli Stati membri comunicano a Europol se l’indagine richiesta sarà avviata.
2. Prima di formulare una richiesta per l’avvio di indagini penali, Europol ne informa Eurojust.
3. Qualora le autorità competenti dello Stato membro decidano di non dar seguito ad una richiesta di Europol, lo informano della loro decisione e dei motivi che la giustificano, salvo che questi non possano essere rivelati perché altrimenti:
a)
lederebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; oppure
b)
comprometterebbero il buon esito di indagini in corso o la sicurezza delle persone.
4. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono a Europol le risposte alle sue richieste per l’avvio, lo svolgimento o il coordinamento delle indagini in determinati casi e le informazioni sui risultati delle indagini, conformemente alle norme della presente decisione e della legislazione nazionale pertinente.
Storico versioni
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