Art. 43
Esecuzione e controllo del bilancio
In vigore dal 6 apr 2009
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Il direttore esegue il bilancio di Europol.
2. Entro il 28 febbraio successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile di Europol trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (16).
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol e una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori di Europol ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore redige i conti definitivi di Europol sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol.
6. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e a norma dall’articolo 146, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, prima del 30 aprile dell’anno n + 2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.
Storico versioni
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