Art. 1
Istituzione
In vigore dal 6 apr 2009
Istituzione
1. La presente decisione sostituisce le disposizioni della convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol).
Europol ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi.
2. Ai fini della presente decisione, Europol succede giuridicamente a Europol, come sancito dalla convenzione Europol.
3. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un’unica unità nazionale istituita o designata ai sensi dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:371:oj#art-1