Art. 3
Condizioni per l’immissione in commercio
In vigore dal 16 mar 2009
Condizioni per l’immissione in commercio
Il prodotto può essere usato solamente a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione. La sua immissione in commercio è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
l’autorizzazione deve avere una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio;
b)
l’identificatore unico del prodotto è FLO-4Ø689-6;
c)
fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, la metodologia per individuare e identificare il prodotto, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificità della metodologia, convalidata mediante controllo intralaboratorio dal laboratorio comunitario di riferimento, è pubblicamente disponibile all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu
d)
fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;
e)
su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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