Art. 3 · Condizioni per l’immissione in commercio

Art. 3

Condizioni per l’immissione in commercio

In vigore dal 16 mar 2009
Condizioni per l’immissione in commercio Il prodotto può essere usato solamente a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione. La sua immissione in commercio è soggetta alle seguenti condizioni: a) l’autorizzazione deve avere una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio; b) l’identificatore unico del prodotto è FLO-4Ø689-6; c) fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, la metodologia per individuare e identificare il prodotto, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificità della metodologia, convalidata mediante controllo intralaboratorio dal laboratorio comunitario di riferimento, è pubblicamente disponibile all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu d) fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento; e) su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:244:oj#art-3