Art. 2

In vigore dal 26 feb 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome della Comunità e a procedere alla dichiarazione che figura all’allegato II della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2009/397 — Testo vigente | Portale Normativo