Art. 2
In vigore dal 26 feb 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome della Comunità e a procedere alla dichiarazione che figura all’allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:397(1):oj#art-2