Art. 2
In vigore dal 25 feb 2009
Il rapporto minimo tra navi prese a noleggio e navi di proprietà di ciascuna compagnia beneficiaria del regime di imposta sul tonnellaggio deve essere di 10:1.
Le navi noleggiate, operate da ciascuna compagnia beneficiaria del regime di imposta sul tonnellaggio devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
a)
essere registrate in un registro navale della Comunità o del SEE;
b)
la gestione tecnica e la gestione dell’equipaggio della nave noleggiata devono essere assicurate a partire dal territorio della Comunità o del SEE.
Storico versioni
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