Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 2009
Il rapporto minimo tra navi prese a noleggio e navi di proprietà di ciascuna compagnia beneficiaria del regime di imposta sul tonnellaggio deve essere di 10:1. Le navi noleggiate, operate da ciascuna compagnia beneficiaria del regime di imposta sul tonnellaggio devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: a) essere registrate in un registro navale della Comunità o del SEE; b) la gestione tecnica e la gestione dell’equipaggio della nave noleggiata devono essere assicurate a partire dal territorio della Comunità o del SEE.
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