Art. 5

In vigore dal 23 gen 2009
1.   Il comitato monitora e valuta gli sviluppi nel settore dei valori mobiliari e, laddove necessario, informa il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e la Commissione. Il comitato garantisce che i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri siano informati in merito ai problemi potenziali o imminenti. 2.   Almeno due volte all’anno il comitato fornisce alla Commissione valutazioni in merito alle tendenze microprudenziali, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità del settore dei valori mobiliari. Il comitato include in queste valutazioni una classifica dei rischi e delle vulnerabilità principali ed indica in che misura tali rischi e vulnerabilità costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, propone azioni preventive o correttive. Il Consiglio è informato di tali valutazioni. 3.   Il comitato si dota di procedure che consentono alle autorità di vigilanza di reagire prontamente. Laddove appropriato, il comitato facilita una valutazione congiunta da parte delle autorità di vigilanza all’interno della Comunità in merito ai rischi e alle vulnerabilità che possono influire negativamente sulla stabilità del sistema finanziario della Comunità. 4.   Il comitato garantisce una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali.
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