Art. 4
In vigore dal 23 gen 2009
1. Il comitato rafforza la collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza nel settore dei valori mobiliari e promuove la convergenza delle pratiche e degli approcci di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità. A tal fine adempie quanto meno ai seguenti compiti:
a)
mediare o agevolare la mediazione tra le autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su richiesta di un’autorità di vigilanza;
b)
fornire pareri alle autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su loro richiesta;
c)
promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità di vigilanza, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza;
d)
facilitare la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, identificando in particolare i compiti che possono essere delegati e promuovendo le migliori pratiche;
e)
contribuire a garantire il funzionamento coerente ed efficiente dei collegi delle autorità di vigilanza, in particolare fissando orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi, monitorando la coerenza delle pratiche dei diversi collegi e condividendo le migliori pratiche;
f)
contribuire a sviluppare standard comuni e di elevata qualità in materia di comunicazioni alle autorità di vigilanza;
g)
rivedere l’applicazione pratica degli orientamenti, delle raccomandazioni e degli standard non vincolanti emanati dal comitato.
2. Il comitato rivede le pratiche di vigilanza degli Stati membri e ne valuta la convergenza su base continuativa. Il comitato presenta una relazione annuale sui progressi compiuti ed individua gli ostacoli residui.
3. Il comitato sviluppa nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci comuni in materia di vigilanza.
Storico versioni
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