Art. 14
In vigore dal 23 gen 2009
Il comitato opera sulla base del consenso dei suoi membri. Qualora sia impossibile raggiungere il consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza qualificata. I voti dei rappresentanti dei membri del comitato corrispondono ai voti degli Stati membri di cui all’articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato.
I membri del comitato che non seguono gli orientamenti, le raccomandazioni, gli standard ed altre misure convenute dal comitato sono pronti a presentare le ragioni di tale scelta.
Storico versioni
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