Art. 13
In vigore dal 23 gen 2009
Il comitato stabilisce un programma di lavoro annuale e lo trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione entro la fine di ottobre di ogni anno. Il comitato informa periodicamente e almeno una volta all’anno il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione sulla realizzazione delle attività previste nel programma di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:77(1):oj#art-13