Art. 2
In vigore dal 23 dic 2008
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni prese a norma della presente decisione e a qualsiasi ritiro delle medesime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:989:oj#art-2