Art. 1

In vigore dal 23 dic 2008
Gli Stati membri sono autorizzati a decidere nei confronti dei paesi terzi elencati nell’allegato e in merito alle specie, alle categorie e ai tipi di materiali di base ivi menzionati se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in detti paesi offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e ai provvedimenti adottati per la loro produzione a fini di commercializzazione, le garanzie equivalenti dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE. I materiali forestali di moltiplicazione elencati nell’allegato devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine nonché di documenti che contengano i dettagli di tutte le partite da esportare, presentati dal fornitore nel paese terzo.
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