Art. 8

Il comandante dell’operazione

In vigore dal 18 dic 2008
Il comandante dell’operazione 1.   Il comandante dell’operazione esercita a nome di ATHENA le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell’operazione affidatagli. 2.   Il comandante dell’operazione, ai fini dell’operazione affidatagli: a) fa pervenire all’amministratore le sue proposte per la parte «spese-costi comuni operativi» dei progetti di bilancio; b) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi; esercita la sua autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di ATHENA; apre un conto bancario a nome di ATHENA per l’operazione affidatagli. 3.   Il comandante dell’operazione è autorizzato ad adottare, per l’operazione affidatagli, le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Egli ne informa l’amministratore e il comitato speciale.
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Il comandante dell’operazione (Art. 8 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo