Art. 6

Comitato speciale

In vigore dal 18 dic 2008
Comitato speciale 1.   È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante (in prosieguo: «il comitato speciale»). La Commissione partecipa alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni. 2.   ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale. 3.   Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione: a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore; b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni; c) il comandante dell’operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni. 4.   La presidenza del Consiglio dell’Unione europea convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall’amministratore. Egli elabora il verbale sull’esito delle deliberazioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest’ultimo. 5.   Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni. 6.   Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell’amministratore o del comandante dell’operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di 15 giorni. 7.   L’amministratore informa debitamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione rivolta ad ATHENA. 8.   Il comitato speciale delibera all’unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti. 9.   Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze previste agli . 10.   Il comitato speciale è informato dall’amministratore, dal comandante dell’operazione e dal contabile secondo le disposizioni della presente decisione. 11.   Il testo degli atti approvati dal comitato speciale ai sensi degli è firmato dal presidente del comitato speciale in carica all’atto della loro approvazione e dall’amministratore.
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Comitato speciale (Art. 6 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo