Art. 3

Liquidazione degli impegni residui

In vigore dal 18 dic 2008
Liquidazione degli impegni residui 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. 2.   Gli stanziamenti di bilancio relativi al contributo finanziario della Comunità per tali progetti sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2017.
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Liquidazione degli impegni residui (Art. 3 Decisione (UE) 2009/7) — Testo vigente | Portale Normativo