Art. 2

Tasso del contributo

In vigore dal 18 dic 2008
Tasso del contributo 1.   Le spese relative all’acquisto e all’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca beneficiano, entro i limiti indicati nell’allegato, di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. 2.   Il contributo finanziario per ogni Stato membro indicato nell’allegato è calcolato sulla base dell’utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, espressa in percentuale della loro attività annuale totale, quale dichiarata dagli Stati membri.
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