Art. 24

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni transitorie 1.   Il servizio che richiede la registrazione di un avviso SAR prima dell’adozione della presente decisione rimane responsabile della modifica o dell’eliminazione degli avvisi registrati su sua richiesta conformemente alla presente decisione. 2.   Per quanto riguarda le esclusioni decise prima del 1o maggio 2007 da un ordinatore delegato competente ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, per la durata del periodo di esclusione si tiene conto della durata delle iscrizioni nei certificati del casellario giudiziale secondo il diritto nazionale. A tali esclusioni si applica la durata massima di quattro anni a decorrere dalla data di notifica della sentenza. Trascorso tale periodo massimo, l’ordinatore delegato competente richiede l’eliminazione dell’avviso.
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Disposizioni transitorie (Art. 24 Decisione (UE) 2008/969) — Testo vigente | Portale Normativo