Art. 23
Rinvio alla Commissione
In vigore dal 16 dic 2008
Rinvio alla Commissione
In circostanze eccezionali, comprese le situazioni in cui esistono rischi di natura politica o suscettibili di compromettere la reputazione delle Comunità e se gli articoli da 15 a 22 non forniscono soluzioni adeguate, l’ordinatore delegato competente rinvia il caso al membro della Commissione responsabile del settore politico interessato, il quale può a sua volta rinviare la questione alla Commissione.
Il segretariato generale viene informato di tutti gli scambi pertinenti.
Storico versioni
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