Art. 3

In vigore dal 5 dic 2008
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 5 giugno 2010.
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Art. 3 Decisione (UE) 2008/937 — Testo vigente | Portale Normativo