Art. 2
In vigore dal 5 dic 2008
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti acido solforico siano revocate entro il 5 giugno 2009;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti acido solforico a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
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