Art. 7

In vigore dal 28 nov 2008
1.   La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per le analisi e i controlli relativi agli Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC). Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 235 891 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 32 000 EUR.
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Art. 7 Decisione (UE) 2008/912 — Testo vigente | Portale Normativo